Domanda di contributo non ancora presentata? Il termine è il 30 novembre 2026
Per chi non ha ancora presentato la domanda di contributo per la ricostruzione privata, il termine per depositare il contratto di incarico al professionista è passato dal 30 settembre al 30 novembre 2026.
Il deposito va fatto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente tramite la piattaforma Ge.Di.Si., a pena di decadenza dal diritto al contributo. Chi ha un impedimento oggettivo può chiedere la sospensione entro la stessa data.
Un termine a pena di decadenza
L’ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 stabilisce che, ove non sia già stata presentata la domanda di contributo, i soggetti interessati devono depositare copia del contratto di incarico al professionista della progettazione all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., a pena di decadenza.
Con l’ordinanza n. 297 del 25 settembre 2026, che modifica l’ordinanza 272 ed era stata annunciata dal Commissario straordinario il 23 settembre, questo termine è passato dal 30 settembre al 30 novembre 2026.
La sospensione per cause impeditive
Chi si trova davanti a un impedimento oggettivo e documentato, non dipendente dalla propria volontà, può chiedere la sospensione del termine.
Va inviata entro il 30 novembre 2026, via PEC all’Ufficio Speciale competente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che confermi l’interesse al contributo e descriva l’impedimento.
- Se l’Ufficio verifica che l’impedimento non sussiste: il contratto va depositato entro 15 giorni dalla comunicazione
- Quando l’impedimento cessa: il contratto va depositato entro 30 giorni
Cinque passaggi, nell’ordine giusto
Con meno di due mesi a disposizione, la differenza la fa l’ordine con cui si procede. Il Check-up tecnico-documentale serve proprio a questo: capire la situazione prima di firmare.
- Verificare che la domanda di contributo non sia già stata presentata
- Raccogliere i documenti disponibili sull’immobile e sui danni
- Valutare se esiste un impedimento oggettivo da documentare
- Scegliere il professionista e definire l’incarico di progettazione
- Depositare il contratto su Ge.Di.Si. oppure inviare la dichiarazione per la sospensione entro il 30 novembre
Dalla verifica all’incarico
KM Ingegneria e Architettura affianca proprietari, consorzi e aggregati nella verifica della posizione, nella raccolta dei documenti e nell’impostazione dell’incarico di progettazione, con il metodo che usa in ogni intervento.
- Verifica della situazione e dei documenti
- Chiarimento del percorso: incarico o sospensione
- Progettazione strutturale e antisismica
- Supporto a consorzi e aggregati
Le risposte alle domande più comuni
Chi deve rispettare il termine del 30 novembre 2026?
Chi non ha ancora presentato la domanda di contributo per la ricostruzione privata sisma 2016: entro il termine deve depositare copia del contratto di incarico al professionista della progettazione.
Dove si deposita il contratto?
All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., come previsto dall’articolo 10 dell’ordinanza n. 272/2026.
Cosa succede se non deposito il contratto in tempo?
L’ordinanza prevede la decadenza dal diritto al contributo. Chi ha un impedimento oggettivo può chiedere la sospensione con la dichiarazione via PEC entro la stessa data.
Posso chiedere a KM una prima verifica anche se non ho tutti i documenti?
Sì. Si parte da una descrizione della situazione; i documenti utili vengono indicati dopo il primo contatto.
Le informazioni di questa pagina sintetizzano provvedimenti ufficiali e non sostituiscono la verifica del singolo caso con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente.
Fonti: Ordinanza n. 297 del 25/09/2026, «Disposizioni modificative dell’Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026» · Commissario straordinario sisma 2016, 23/09/2026 · Ordinanza n. 272 del 4/05/2026 (artt. 4, 10) · consultate il 3 ottobre 2026
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